GdP Milano 2.7.25
GIUSTIZIA PER I CONSUMATORI: IL GIUDICE DI PACE SOSPENDE UN DECRETO INGIUNTIVO.
MILANO – Importante vittoria per una consumatrice milanese nella battaglia contro una società di recupero crediti. Il Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Cinzia Pandiani, ha sospeso inaudita altera parte l’efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo, bloccando di fatto l’azione di pignoramento minacciata nei confronti di una cittadina.
La decisione è arrivata a seguito di un’opposizione a precetto depositata d’urgenza dagli avvocati Mirko e Katia Ventura, legali della consumatrice. Con l’atto di precetto, la società sedicente cessionaria aveva intimato il pagamento di quasi 1.800 euro, sulla base di un decreto ingiuntivo che, secondo la difesa, non era mai stato regolarmente notificato alla loro assistita.
Il Giudice ha ritenuto sussistenti i “gravi motivi” richiesti dall’articolo 615 del codice di procedura civile per concedere la sospensione immediata del titolo. Tra le ragioni sollevate nell’opposizione, che hanno convinto il magistrato ad agire senza attendere la comparizione della controparte, figurano non solo il difetto di notifica del decreto, ma soprattutto la contestazione radicale della titolarità del credito in capo alla società cessionaria.
Secondo i legali, infatti, la documentazione prodotta dalla asserita cessionaria non proverebbe in modo certo e inequivocabile che lo specifico credito della loro assistita fosse effettivamente parte dell’operazione di cessione in blocco da parte della finanziaria originaria. L’opposizione ha inoltre evidenziato la presenza di numerose clausole potenzialmente vessatorie nel contratto di finanziamento originario e l’incertezza sull’esatto ammontare del debito, a fronte di pagamenti effettuati dalla consumatrice e non correttamente contabilizzati.
Il provvedimento del 2 luglio 2025 rappresenta un’importante tutela per la consumatrice, che vede momentaneamente arrestata l’azione esecutiva, in attesa che il giudizio di merito, fissato per il giugno 2026, faccia piena luce sulla legittimità della pretesa creditoria.

