Registrazioni telefoniche ordini bancari: il cliente batte la banca e ottiene giustizia
Sanzionato un istituto di credito che non ha risposto in modo esaustivo ad un cliente che aveva fatto richiesta di accesso ai propri dati personali contenuti nelle conversazioni telefoniche col ‘servizio clienti’
Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento che potrebbe diventare un importante precedente nella tutela dei diritti dei clienti bancari. Un istituto di credito è stato sanzionato per non aver risposto in modo completo e tempestivo alla richiesta di accesso alle registrazioni telefoniche relative a ordini effettuati da un cliente. Il caso riguarda una frode e un bonifico contestato di circa 10.000 euro.
Il diritto all’accesso ai dati personali nelle telefonate
Secondo quanto stabilito dal Garante nel provvedimento del 10 luglio 2025, anche le conversazioni telefoniche tra cliente e banca rientrano nella definizione di dati personali. Pertanto, il cliente ha il pieno diritto di accedere a tali registrazioni, nel rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento UE.
La mancata risposta esaustiva della banca
Nel caso in questione, il cliente – vittima di una frode – si è rivolto alla banca per ottenere le registrazioni delle chiamate intercorse con il servizio clienti. Queste registrazioni erano fondamentali per contestare un bonifico sospetto e ricostruire l’accaduto. Tuttavia, l’istituto ha fornito una risposta inadeguata e tardiva, consegnando i file richiesti solo dopo l’apertura del procedimento da parte del Garante e ben oltre i 30 giorni previsti dalla normativa.
Una sanzione da 100.000 euro: il messaggio del Garante
Il comportamento della banca è stato giudicato gravemente non conforme alla normativa sulla protezione dei dati personali. La conseguenza è stata una sanzione amministrativa di 100.000 euro. Questo provvedimento rappresenta un segnale forte: le banche devono trattare con la massima attenzione e trasparenza le richieste di accesso ai dati, comprese le registrazioni telefoniche, se utilizzate per impartire ordini o comunicazioni ufficiali.
Conclusione: un precedente importante per i diritti dei consumatori
Questo caso sancisce un principio fondamentale: le registrazioni delle telefonate con il servizio clienti sono dati personali a tutti gli effetti. I clienti hanno il diritto di accedervi, specialmente in situazioni delicate come le frodi. Il provvedimento del Garante si pone come un monito per tutti gli istituti bancari: la trasparenza e la protezione dei dati non sono opzionali, ma obbligatorie.
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