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Trib. Lodi 25.6.26

TITOLARITÀ DEL CREDITO VERIFICABILE ANCHE NELL’ESECUZIONE

Difetto di titolarità del credito anche in esecuzione

LODI – Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Lodi, dott.ssa Paola Maria Redini, nel procedimento R.G.E. n. 611/2026, ha chiarito che l’eccezione relativa al difetto di titolarità del credito azionato dal creditore procedente può essere proposta e valutata anche nel corso della procedura esecutiva, non essendo necessariamente preclusa dalla mancata opposizione al decreto ingiuntivo.

Scarica la sentenza

Nel verbale d’udienza del 25 giugno 2026, il G.E. ha espressamente rilevato:

“la quale insiste per la sospensione immediata della procedura esecutiva in quanto vi è un difetto di titolarità del credito in capo a (…) Spv Srl poiché non vi è prova della catena delle cessioni del credito da (…) Spa fino a (…). Tale eccezione diversamente da quanto dedotto da controparte è rilevabile anche in questa sede.”

La procedura trae origine da un pignoramento presso terzi notificato all’INPS, promosso da Marathon SPV S.r.l. nei confronti della sig.ra Mariangela Rota, sul presupposto di una sequenza di cessioni del credito originariamente riferito ad una nota finanziaria a 3 sedicenti cessionarie.

La contestazione difensiva riguarda proprio la prova di tale catena traslativa. La debitrice esecutata deduce che gli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale, le comunicazioni di cessione e i richiami a una piattaforma digitale protetta da credenziali non consentirebbero di verificare con certezza l’inclusione del proprio credito nelle operazioni di cessione; secondo l’opposizione, non sarebbero stati prodotti i contratti di cessione né i relativi allegati analitici. [Note scritte udienza 30.7.26.pdf][doc.12-Pagina sito cessione con credenziali.pdf]

La debitrice esecutata, assistita dagli avvocati Katia Ventura e Mirko Ventura, ha chiesto la sospensione dell’esecuzione. Il pignoramento riguarda l’indennità NASPI erogata dall’INPS, indicata come unica fonte di reddito della debitrice, con una trattenuta cautelativa mensile di euro 165,31 su un importo netto mensile di euro 826,57.

Dopo il deposito delle note di replica della creditrice, che insiste per il rigetto dell’istanza di sospensione e per l’assegnazione delle somme pignorate, si attende ora l’esito dell’udienza fissata per la discussione della richiesta cautelare.

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