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 Decreto ingiuntivo

Decreto ingiuntivo: che cos'è, come funziona, quali sono le tempistiche, cosa fare e quanto costa. Ventura Associati

Decreto ingiuntivo: cos’è e come funziona

Il Decreto ingiuntivo, conosciuto anche come “ingiunzione di pagamento”, è un procedimento disciplinato dagli Art. 633  e seguenti del Codice, che permette al creditore (Banca, società o privato) una tutela immediata contro l’insolvenza di un debitore.

Con un Decreto ingiuntivo un Giudice, per conto del creditore, intima al debitore :

  • Pagamento di una somma di denaro ;
  • Consegna di una determinata quantità beni

Il pagamento dovrà avvenire entro 40 giorni dalla notifica, tempo in cui comunque il debitore ha la facoltà di presentare opposizione.

Il Decreto ingiuntivo è un procedimento esecutivo e comporta un iter più snello rispetto a quelli ordinari oltre a non prevedere l’ascolto della controparte. Quest’ultimo punto viene però rivisto nel momento in cui il debitore desidera opporsi al procedimento.

Quanto costa un decreto ingiuntivo

Per iniziare un processo di Decreto Ingiuntivo è richiesto il versamento di un contributo il cui valore cambia in base alla causa. Quindi in base alla tipologia di Decreto , si avrà un costo differente (contributo unificato):

  • Cause inferiori a 1.100, euro il contributo è pari a 21,50 euro;
  • Cause tra 1.100 e 5.200 euro il contributo è pari a 49 euro;
  • Cause e tra 5.200 e 26.000 euro il contributo è pari a 118,50 euro;
  • Cause tra 26.000 e 52.000 euro il contributo è pari a 259 euro;
  • Cause tra 52.000 e 260.000 euro il contributo è pari a 379,50 euro;
  • Cause tra 260.000 e 520.000 euro il contributo è pari a 607 euro;
  • Cause con importo superiore a 520.000 euro il contributo è pari a 843 euro.

Solo nei casi di reddito inferiore ai 34.500 euro, il Segreto Ingiuntivo sarà esente da pagamento.

Oltre a questi costi, vanno ricordati i costi di imposta di bollo (27 euro) e imposta di registro, che varia in base ai seguenti fattori : 

  • Crediti sino a 1.100euro  – imposta esente;
  • In caso di Decreto ingiuntivo con somma soggetta a IVA: imposta  dovuta nella misura fissa pari a 200 euro;
  • Nelle restanti aliquota pari al 3% del valore della controversia.

Quali sono le conseguenze di questa procedura?

Nei già citati 40 giorni dal ricevimento del Decreto ingiuntivo, verso il debitore si aprono tre possibilità:

  • pagare il debito;
  • opporsi;
  • non pagare.

Nel primo caso chiaramente non ci saranno conseguenze.

Nel secondo caso entrambe le parti andranno successivamente davanti a un giudice a far valere le proprie ragioni.

Nel terzo caso invece il creditore potrà richiedere il diritto di pignoramento al fine di recuperare il proprio credito tramite l’espropriazione forzata dei beni in possesso del debitore.

L’ultima possibilità di evitare il pignoramento viene fornita proprio dall’atto di precetto che prevede ulteriori 10 giorni a disposizione del debitore per procedere al pagamento aggravato di tutte le spese.

Tempi e tempistiche

I tempi di procedura di un Decreto ingiuntivo, come accennato in precedenza, sono più brevi rispetto a quelli di un procedimento ordinario: una volta ottenuto il creditore ha 60 giorni per notificarlo al debitore mentre, quest’ultimo, ha 40 giorni di tempo dalla ricezione per presentare un’eventuale opposizione o pagare.

Nel momento stesso in cui viene emesso il Decreto, lo stesso resta valido per 10 anni dall’emissione.

Che cosa fare in caso di decreto ingiuntivo

Trascorsi 40 giorni dal ricevimento del decreto ingiuntivo senza opposizioni da parte del debitore diventa esecutivo.

Tuttavia esistono casi in cui il Giudice può emettere un Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo  prima dei 40 giorni, su specifica richiesta del creditore nei seguenti casi:

  • in caso di credito basato su una cambiale, un assegno bancario, un assegno circolare
  • in caso di credito relativo ad atto ricevuto da notaio
  • quando si ritiene che il ritardo del pagamento  possa derivare un danno grave al creditore 
  • quando il creditore è in possesso di una prova scritta, firmata dallo stesso debitore
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