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Tribunale di Milano, ordinanza del 13.6.2022

 Normativa Blocca Aste

Decreto Legge 26 ottobre 2019 | Blocca Aste | Studio Legale Ventura

La norma “Blocca Aste”, in vigore dal 25 dicembre 2019, fa riferimento ai mutui ipotecari per l’acquisto di beni immobili (destinati a prima casa) e oggetto di procedura esecutiva.

Il decreto blocca Aste: una tutela per il consumatore

Con questa norma, presente nel decreto Legge 26 ottobre 2019 all’articolo 41-bis, convertito in Legge n.157 il 19 dicembre 2019, si sospendono le procedure esecutive intrapreso da banche o società veicolo di queste a tutela del debitore e consumatore in difficoltà economica.

In sostanza il Decreto Blocca Aste protegge la prima casa nelle situazioni di pignoramento o messa all’asta. Con tale norma si specifica inoltre che tali azioni debbano essere utilizzate solo in via eccezionale e temporanea: una tutela che aiuta i consumatori in gravi difficoltà economiche.

Quando viene applicata la norma Blocca Aste

Il decreto Blocca Aste viene applicato quando ad esempio la banca, creditore ipotecario, interviene in una procedura esecutiva immobiliare sulla prima casa. In questo caso il debitore ha diritto a chiedere la rinegoziazione del mutuo. Ciò comporta un nuovo finanziamento erogato da un’altra banca che utilizzerà a garanzia i Fondi di Garanzia per la prima casa previsto dall’articolo 1 della L.147 del 2013.

Ma non è tutto: con il decreto Blocca Aste tale rinegoziazione da parte del debitore può comportare anche la sospensione della procedura esecutiva per un massimo di 6 mesi.

Condizioni e requisiti per usufruire della norma Blocca Aste

Per capire meglio il funzionamento di tale ammortizzatore sociale è utile evidenziare quali sono le condizioni e i requisiti per poter presentare domanda e sospendere la procedura di esecuzione e pignoramento.

  • Il debitore deve trovarsi in chiare difficoltà economiche e non usufruire della struttura per attività imprenditoriali.
  • Il bene in procedura di esecuzione deve essere la prima casa del debitore e il creditore esclusivamente una banca o una società veicolo
  • Il credito deve essere collegato a un mutuo ipotecario di primo grado sostanziale e il debitore deve aver già pagato almeno il 10% del capitale finanziato
  • Non deve risultare l’intervento di creditori terzi o diversi dalla banca e dalle società veicolo
  • La somma, oggetto di rinegoziazione, non deve superare i 250.000 euro e l’importo del finanziamento deve essere uguale o superiore al 75% del prezzo di partenza della successiva asta 8valore determinato da un ufficio tecnico).
  • Il nuovo finanziamento può essere dilazionato fino a 30 anni, ma gli anni delle rate sommate agli anni del debitore non devono superare il numero 80
  • Le spese di rivalsa emesse dal giudice sono a carico del debitore che non deve avere altre situazioni di debito a suo carico.

Chi può richiedere la sospensione dell’esecuzione e come presentare domanda

La rinegoziazione del mutuo in questi casi può essere richiesta dal debitore o da un parente fino al terzo grado.

Per procedere è necessario presentare al giudice una istanza congiunta sia da parte del debitore che del creditore. Accolta l’istanza la procedura esecutiva viene sospesa per un massimo di sei mesi, tempo necessario per attuare tutte le verifiche sulla condizione economica del debitore.

C’è da sottolineare però che il creditore non è obbligato ad accettare questo tipo di accordo.

“Si richiama l’ordinanza del 13.6.2022 del Tribunale di Milano, con la quale il Giudice ha ritenuto corretto sospendere per 6 mesi la procedura esecutiva immobiliare per la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 41 bis della Legge 157/2019, precisando, nel caso di specie, che il mutuatario riveste la qualità di consumatore (che rappresenta uno dei requisiti richiesti dalla Legge 19.12.2019, n. 157) anche se il contratto di compravendita è stato firmato dal medesimo nella qualità di titolare firmatario dell’impresa individuale”.

Scarica l’ordinanza
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