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GdP Milano 22.6.26

CONSUMATRICE DIFESA CON SUCCESSO: IL GIUDICE DI PACE DI MILANO RIGETTA LA PROVVISORIA ESECUTIVITÀ DEL DECRETO INGIUNTIVO

Il Giudice di Pace di Milano rigetta la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo e conferma la sospensione dell'esecuzione.

MILANO – Una consumatrice milanese ottiene un’importante vittoria in sede giudiziaria: il Giudice di Pace di Milano, Dott.ssa Cinzia Pandiani, ha rigettato la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo avanzata dalla società cessionaria del credito, confermando così la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo già disposta in precedenza.

Scarica la sentenza

La vicenda

Al centro della controversia vi è una consumatrice destinataria di un atto di precetto notificato il 20 maggio 2025 da una società di recupero del credito – società cessionaria di un credito originariamente vantato da una nota finanziaria – il pagamento di oltre 1.700 euro, sulla base del decreto ingiuntivo n. 1938/2025 emesso dal Giudice di Pace di Milano.

La consumatrice, assistita dagli Avv. Mirko Ventura e Katia Ventura del foro di Como e Milano, ha tempestivamente proposto opposizione a precetto ai sensi dell’art. 615 c.p.c., contestando radicalmente il diritto della società opposta a procedere in via esecutiva. I difensori hanno da subito ottenuto, con decreto del 2 luglio 2025, la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, paralizzando ogni azione esecutiva nei confronti della propria assistita.

Le contestazioni sollevate

La difesa ha articolato una pluralità di motivi di opposizione di particolare rilevanza giuridica. In primo luogo, è stata eccepita la mancata notificazione del decreto ingiuntivo: la consumatrice non avrebbe mai ricevuto il titolo, e la firma apposta sull’avviso di ricevimento della raccomandata è stata formalmente disconosciuta ai sensi dell’art. 214 c.p.c. come non riconducibile alla propria persona – circostanza che, secondo la difesa, determina l’inesistenza giuridica della notifica e l’inefficacia del decreto come titolo esecutivo.

In secondo luogo, è stata contestata la carenza di legittimazione sostanziale della sedicente cessionaria: la cessionaria avrebbe prodotto solo un estratto del contratto di cessione del 5 dicembre 2022, privo del fondamentale allegato contenente l’elenco analitico dei crediti ceduti, rendendo impossibile verificare se il credito vantato nei confronti della consumatrice fosse effettivamente ricompreso nell’operazione di cartolarizzazione.

La difesa ha inoltre sollevato questioni relative alla illiquidità e incertezza del credito, attesa la presenza di pagamenti non correttamente contabilizzati nell’estratto conto prodotto da controparte, nonché profili di nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto di finanziamento originario – tra cui penali per ritardato pagamento, facoltà unilaterali di variare le condizioni contrattuali e decadenza dal beneficio del termine – approvate con un’unica sottoscrizione in blocco, in violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. Infine, è stata contestata la regolarità della polizza assicurativa abbinata al finanziamento, presentata come obbligatoria e inserita de plano nel modulo contrattuale prestampato.

La decisione del Giudice

All’udienza del 22 giugno 2026, il Giudice di Pace, valutati i motivi di opposizione e visto l’art. 648 c.p.c., ha rigettato allo stato degli atti la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto avanzata da sedicente cessionaria. Il provvedimento di sospensione dell’efficacia esecutiva rimane pertanto pienamente operante: la società di recupero crediti non può procedere ad alcuna azione esecutiva nei confronti della consumatrice.

Il Giudice ha altresì concesso alle parti i termini per il deposito di memorie difensive e di replica ai sensi dell’art. 281 duodecies c.p.c., fissando al 14 settembre 2026 la prossima udienza per la discussione sulle istanze istruttorie, da tenersi in forma scritta ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.

Il commento

Il provvedimento assume rilievo significativo in quanto conferma, anche in sede di Giudice di Pace, la centralità delle tutele riconosciute al consumatore nei confronti delle società cessionarie di crediti cartolarizzati: dalla verifica della regolarità della notifica del titolo, alla prova rigorosa della titolarità del credito ceduto, fino al controllo d’ufficio delle clausole abusive nei contratti di finanziamento, in linea con i principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023.

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