Trib. Padova 10.7.26
PADOVA, IL TRIBUNALE FERMA IL PRECETTO: BANCA STOPPATA PER DIFETTO DI PROVA SULLA TITOLARITÀ DEL CREDITO
PADOVA – una pensionata riesce a ottenere dal Collegio del Tribunale ciò che il primo giudice le aveva negato: la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo azionato da sedicente cessionaria del credito per € 46.711,12 euro. Con l’ordinanza del 10.7.2026, il Tribunale ha infatti accolto il reclamo della consumatrice, revocando il precedente rigetto del 4.6.2026 e bloccando l’azione esecutiva.
La reclamante è stata difesa dagli avvocati Mirko Ventura e Katia Ventura, che nell’opposizione a precetto avevano impostato la difesa su un punto dirimente: chi agisce in executivis deve provare davvero di essere titolare del credito.
IL CUORE DELLA DECISIONE: NON BASTA DIRSI CESSIONARI, BISOGNA DIMOSTRARLO.
La vicenda nasce da un precetto notificato il 12.3.2026, fondato su un contratto di finanziamento ipotecario del 9.3.2004. La banca sosteneva di essere divenuta titolare del credito attraverso una catena di cessioni.
Ma proprio qui si è aperta la falla decisiva.
Secondo il Collegio, la documentazione invocata dalla banca non ha consentito di dimostrare in modo adeguato che il credito della reclamante fosse realmente compreso nei blocchi ceduti. L’ordinanza di reclamo evidenzia infatti che la difesa della reclamante aveva sollevato in modo puntuale il tema della genericità degli avvisi pubblicati in Gazzetta Ufficiale e della insufficienza dei documenti di cessione.
Il passaggio più netto dell’ordinanza è questo:
“Cherry Bank spa ha omesso sia di allegare in quale specifico blocco dei rapporti ceduti rientrerebbe quello di (…)=, sia di fornirne adeguata dimostrazione”
In altri termini: la banca ha rivendicato la titolarità del credito, ma non ha convinto il Tribunale sul punto essenziale, cioè la riconducibilità concreta di quel singolo rapporto alla massa dei crediti ceduti.
AVVISI IN GAZZETTA UFFICIALE TROPPO GENERICI E CONTRATTI “OSCURATI”.
La difesa della reclamante aveva contestato che gli avvisi di cessione richiamati dalla banca fossero formulati in termini troppo generici e non consentissero, da soli, di identificare senza incertezze la posizione della debitrice. Inoltre erano state denunciate carenze nei contratti di cessione prodotti, descritti come omissati in parti essenziali, privi di allegati leggibili o comunque non idonei a offrire la prova piena dell’inclusione del credito.
Lo stesso scenario emerge dai documenti caricati: la contestazione non era astratta o meramente formale, ma riguardava il nucleo del diritto azionato in precetto, cioè la prova del fatto costitutivo della pretesa esecutiva.
Il Collegio ha quindi applicato il principio per cui, nelle cessioni in blocco, la pubblicazione può anche sostituire la notifica individuale, ma solo se le categorie indicate permettono di individuare i rapporti ceduti senza incertezze; altrimenti il cessionario deve offrire una prova ulteriore e specifica (Cass. Sez. Terza Civile, Ordinanza n. 9073 del 6.4.2025).
IL COMPORTAMENTO PROCESSUALE DELLA BANCA PESA NELLA VALUTAZIONE DEL COLLEGIO.
L’ordinanza del 10.7.2026 non si ferma alla semplice rilevazione di una lacuna documentale. Il Tribunale sottolinea anche che la banca, a fronte di contestazioni specifiche, non ha fornito nel reclamo una risposta altrettanto specifica, valorizzando tale contegno anche ai sensi dell’art. 116 c.p.c..
Si tratta di un passaggio importante: il Collegio non dice soltanto che la prova non c’è, ma che la difesa della cessionaria non ha colmato il vuoto probatorio nel momento in cui era chiamata a farlo.
DECISIVA ANCHE LA TUTELA DELLA PARTE DEBOLE.
Accanto al fumus, il Tribunale ha ravvisato anche il periculum in mora. La reclamante è descritta nei documenti come una pensionata, con un reddito mensile netto attorno a € 1.250, già gravato da cessione del quinto.
Il Collegio lo afferma in modo esplicito:
“l’esecuzione forzata arrecherebbe un pregiudizio grave ed irreparabile alla (…), il cui reddito risulta consistere nella sola pensione di euro 1.250,00, già gravata dalla cessione del quinto.”
Questo profilo ha inciso in modo concreto sulla decisione: non si tratta solo di una disputa tecnica fra documenti bancari e catene di cessioni, ma di una vicenda in cui la prosecuzione dell’esecuzione avrebbe potuto colpire l’unica fonte di sostentamento della debitrice.
DAL RIGETTO ALLA REVOCA: IL RIBALTAMENTO IN UN MESE.
Il dato più forte, anche sul piano giornalistico, è il capovolgimento intervenuto in poche settimane.
- il 4 giugno 2026 il giudice dell’opposizione aveva respinto la richiesta di sospensione, ritenendo non persuasive le contestazioni sulla titolarità del credito e non sussistente il periculum;
- il 10 luglio 2026 il Collegio, in sede di reclamo, ha invece accolto l’impugnazione, revocato quel provvedimento e disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo.
Il reclamo è il rimedio espressamente previsto contro questi provvedimenti cautelari, ma in questo caso la sua incidenza è stata particolarmente significativa perché ha ribaltato una valutazione già compiuta dal primo giudice nel procedimento di opposizione a precetto.
UNA DECISIONE DESTINATA A FAR DISCUTERE.
Dai documenti emerge quindi una pronuncia di forte impatto nel contenzioso sui crediti ceduti e cartolarizzati: il Tribunale di Padova ha detto, in sostanza, che non può bastare una catena dichiarata di cessioni per legittimare l’azione esecutiva, se manca la prova seria e specifica che proprio quel credito sia entrato nel perimetro dell’operazione.
La decisione non chiude ancora il giudizio di merito: il procedimento di opposizione a precetto prosegue e la prima udienza è stata differita al 12.11.2026. Anche le spese del reclamo sono state rimesse “al definitivo”.
Ma il segnale lanciato dal Collegio è già chiarissimo: sull’identità del creditore non sono ammessi automatismi. Quando il debitore contesta in modo puntuale la titolarità del credito, il cessionario deve provare, documento alla mano, perché è lui il soggetto legittimato a procedere.

