Trib. Pavia 23.8.26
PAVIA – CESSIONI DI CREDITI NPL SOTTO LA LENTE: IL TRIBUNALE NEGA LA TITOLARITÀ DEL CREDITO ALLA SOCIETÀ VEICOLO.
UNA VITTORIA PAVESE CHE FA DISCUTERE IN TUTTA ITALIA.
Un provvedimento destinato a fare rumore ben oltre i confini lombardi è stato pronunciato dal Tribunale di Pavia, Sezione Prima, che con sentenza resa ex art. 281-quinquies c.p.c. il 23 agosto 2026 ha dichiarato la carenza di legittimazione attiva e il difetto di titolarità del credito in capo a una società veicolo di cartolarizzazione che aveva intrapreso un pignoramento presso terzi contro una debitrice residente in provincia di Pavia.
Il risultato è stato ottenuto dagli avvocati Mirko e Katia Ventura che avevano sollevato l’eccezione già in sede di opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. e l’avevano poi coltivata nel giudizio di merito introdotto – si noti – dalla stessa asserita cessionaria, su termine assegnato dal Giudice dell’Esecuzione con ordinanza del 30 aprile 2024, che aveva sospeso la procedura.
IL PRINCIPIO: ECCEZIONE PROPONIBILE SEMPRE, E RILEVABILE D’UFFICIO.
Il punto che sta suscitando l’attenzione degli operatori del settore è l’affermazione, netta, contenuta in motivazione: richiamando le Sezioni Unite della Cassazione n. 2951/2016, il giudice ha ribadito che
“La legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice.”
Un passaggio di grande impatto pratico: la contestazione non è soggetta a preclusioni e può essere fatta valere anche in fase esecutiva, nell’ambito dell’opposizione all’esecuzione e del successivo giudizio di merito. Non serve, dunque, che sia il debitore a “muoversi per primo”: il difetto può emergere dagli atti e essere rilevato dal giudice.
I DOCUMENTI BOCCIATI UNO PER UNO.
Il Tribunale ha passato al vaglio le tre produzioni della cessionaria, ritenendole tutte inidonee:
- l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale: “per consolidata giurisprudenza l’avviso non è sufficiente a provare la legittimazione attiva», assolvendo esso alla sola funzione sostitutiva della notifica ex art. 1264 c.c.”;
- il contratto di cessione dell’11 ottobre 2019: giudicato “carente nel contenuto”, con “molte parti oscurate”, prodotto non in originale né in copia autentica ma come mero estratto in lingua inglese, senza che fosse dato sapere “chi sia il soggetto sottoscrittore e se sia munito dei poteri di firma”;
- la dichiarazione della cedente: priva di valenza sostitutiva del contratto o dell’elenco delle posizioni cedute, “non trattandosi, peraltro, in senso proprio di una confessione (…) né di un documento, trattandosi di atto predisposto per la causa in esame”.
A ciò si aggiunge un rilievo decisivo sulla catena dei passaggi: il mutuo ipotecario del 10 aprile 2006 non era stato erogato dalla cedente indicata, e in atti non figurava “alcun documento che dimostri come il credito derivante dal mutuo sia passato nella titolarità della banca subentrata, fatto che sarebbe il necessario antecedente logico e giuridico per consentire successivamente una valida cessione”.
LE CONSEGUENZE PROCESSUALI.
Coerentemente, il Tribunale ha rigettato anche la domanda riconvenzionale della debitrice – che aveva contestato anatocismo, indeterminatezza del regime finanziario e manipolazione dell’Euribor – proprio perché, non provata la titolarità del credito, «non si può ritenere validamente instaurato il contraddittorio». Spese integralmente compensate.
La procedura esecutiva presso terzi resta pendente davanti al G.E., con udienza già fissata al 16 febbraio 2027 per la verifica dell’esito del merito. In quella sede la difesa della debitrice annuncia che chiederà lo sblocco delle somme pignorate e la dichiarazione di estinzione dell’esecuzione, essendo venuto meno l’accertamento del diritto a procedere in executivis.
Una pronuncia che, nel dibattito ancora aperto sulla prova della cessione in blocco ex art. 58 T.U.B., si colloca sul versante più rigoroso: la pubblicità in Gazzetta serve a rendere opponibile la cessione, non a dimostrare che quel credito sia stato effettivamente trasferito.

