Trib. Verona 17.6.26
SOMMA PIGNORATA NON ASSEGNATA A VERONA: IL GIUDICE ORDINA ALLA SOCIETÀ CESSIONARIA DI PROVARE LA TITOLARITÀ DEL CREDITO.
VERONA – Svolta decisiva in una procedura di pignoramento presso terzi che vede coinvolta una cittadina veronese. Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Verona, Dott.ssa Roberta Roberti, ha accolto la tesi difensiva presentata dagli avvocati Mirko e Katia Ventura, imponendo di fatto uno stop all’azione esecutiva e onerando la società creditrice di fornire la prova essenziale della propria legittimazione ad agire.
Lo scenario di riferimento è quello, sempre più frequente, di un pignoramento dello stipendio avviato da una società veicolo sulla base di un credito che originariamente apparteneva a un istituto bancario. La procedura esecutiva trae origine da un decreto ingiuntivo ottenuto per un finanziamento del 2019, cui sono seguiti un atto di precetto e il pignoramento notificato al datore di lavoro della debitrice.
Assistita dagli avvocati Mirko e Katia Ventura, la debitrice esecutata ha presentato opposizione all’esecuzione, sollevando come prima e fondamentale contestazione il difetto di titolarità del credito in capo alla sedicente cessionaria. La difesa ha sostenuto che, nonostante la asserita cessionaria si affermasse nuova titolare del diritto in virtù di una cessione di crediti “in blocco”, non aveva fornito in giudizio la prova documentale che lo specifico rapporto della propria assistita fosse effettivamente compreso in tale operazione.
All’udienza del 17 giugno 2026, il Giudice dell’Esecuzione, anziché procedere con l’assegnazione delle somme pignorate, ha ritenuto l’eccezione preliminare del debitore esecutato meritevole di accoglimento. Con una decisione netta, ha letteralmente imposto alla controparte di produrre la documentazione necessaria a dimostrare la titolarità del credito. Come si legge nel verbale d’udienza, il Giudice “onera la parte creditrice della dimostrazione della titolarità del credito ingiunto e rinvia per esame all’udienza del 03.11.2026”.
Questa ordinanza rappresenta un importante punto a favore della debitrice, poiché il Tribunale ha riconosciuto, già in questa fase iniziale, la fondatezza dell’eccezione avanzata. La decisione sottolinea un principio cruciale: chi intende avviare un’esecuzione forzata sulla base di un credito acquistato da terzi ha l’onere ineludibile di provare, in modo rigoroso e documentale, di esserne il legittimo proprietario, specialmente a fronte di una specifica contestazione.
La procedura esecutiva è quindi, al momento, paralizzata. L’attenzione si sposta ora all’udienza di novembre, quando la opposta sedicente cessionaria dovrà rispondere all’ordine del Giudice, depositando gli atti che provino inconfutabilmente la catena delle cessioni e l’inclusione del credito della debitrice esecutata nell’operazione di cartolarizzazione. In mancanza di tale prova, l’intera esecuzione potrebbe essere dichiarata illegittima.

