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Attività stragiudiziale: annullato un debito prescritto

MONZA, DEBITO INCERTO ANNULLATO: VITTORIA DI UN CONSUMATORE BRIANZOLO CONTRO IL RECUPERO CREDITI AGGRESSIVO

Attività stragiudiziale: difendersi da crediti prescritti e infondati

MONZA – Una vicenda che evidenzia l’importanza di non cedere a richieste di pagamento pressanti e di verificare sempre la fondatezza dei crediti pretesi. Un consumatore di Monza, assistito con successo dagli avvocati Mirko e Katia Ventura, ha visto annullare in poco più di un mese una richiesta di pagamento per un debito di 2.165,83 euro, rivelatosi incerto e, infine, prescritto.

Scarica la sentenza

LE RICHIESTE DI PAGAMENTO TEMERARIE

La vicenda ha inizio quando il cittadino monzese riceve due comunicazioni da parte del legale della controparte, datate 3 marzo 2025 e 28 aprile 2025. Le lettere, inviate per conto della mandataria e a favore di cessionaria, intimavano il pagamento della somma di € 2.165,83, minacciando, in caso di mancato riscontro, l’avvio di un procedimento per decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 633 c.p.c..

Le missive prospettavano conseguenze legali severe, tra cui il pignoramento di beni mobili, l’iscrizione di ipoteca giudiziale su immobili e il pignoramento di stipendio o pensione. Tuttavia, le richieste presentavano notevoli criticità: non era chiaro chi fosse il creditore originario, né quale fosse la natura del debito, e vi era confusione sul ruolo delle società coinvolte.

L’INTERVENTO DECISIVO DEGLI AVVOCATI VENTURA

Di fronte a una pretesa creditoria così nebulosa e a un approccio ritenuto intimidatorio, il consumatore si è rivolto agli avvocati Mirko e Katia Ventura. Con una lettera inviata in data 30 aprile 2025, i legali hanno contestato formalmente la richiesta, sollevando tre eccezioni fondamentali:

CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA:

Gli avvocati hanno evidenziato come non fosse stato provato il ruolo delle società cessionaria e mandataria e, di conseguenza, la loro titolarità a pretendere il credito.

INCERTEZZA DEL CREDITO:

La pretesa era stata definita “incerta” in quanto non era stata fornita alcuna documentazione che ne chiarisse l’origine e la composizione, come il contratto di finanziamento originario o gli estratti conto.

PRESCRIZIONE:

I legali hanno eccepito l’intervenuta prescrizione del credito, non essendo stata prodotta alcuna prova di atti interruttivi validamente notificati al loro assistito.

Contestualmente, gli avvocati Ventura hanno formalizzato una richiesta di accesso a tutta la documentazione contrattuale e contabile ai sensi dell’art. 119 del Testo Unico Bancario (T.U.B.) e del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati (GDPR), per fare piena luce sulla vicenda.

LA RAPIDA RINUNCIA ALLA PRETESA

La strategia legale si è rivelata vincente e ha portato a una risoluzione in tempi record. In data 29 maggio 2025, la mandataria, in qualità di special servicer per conto della cessionaria, ha risposto alla comunicazione degli avvocati Ventura, ammettendo di fatto l’infondatezza della propria azione di recupero.

Nella sua lettera, la procuratrice ha dichiarato in modo inequivocabile “a seguito delle più opportune e necessarie indagini è emerso che la lavorazione della pratica in oggetto è da ritenersi interrotta in ragione dell’intervenuta prescrizione, pertanto, Le confermiamo altresì che il trattamento dei dati personali del Vostro assistito per la finalità di recupero del credito de quo si è concluso e conseguentemente i predetti dati personali saranno cancellati”

Con un colpo di spugna, la società mandataria ha quindi rinunciato integralmente alla pretesa creditoria, confermando la fondatezza delle eccezioni sollevate dai legali del consumatore.

UN MONITO PER I CONSUMATORI

Il caso di Monza solleva una questione di ampia rilevanza per i consumatori, spesso bersaglio di società di recupero crediti che agisce sulla base di crediti ceduti “in blocco”, la cui titolarità e fondatezza non sono sempre adeguatamente provate. La giurisprudenza ha più volte ribadito che la semplice pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del singolo credito in caso di contestazione, essendo onere del presunto creditore fornire la prova documentale della propria legittimazione.

Questa vicenda insegna che è fondamentale non lasciarsi intimidire da comunicazioni aggressive e verificare sempre se le richieste di pagamento siano fondate o, al contrario, ai limiti della temerarietà, con potenziali risvolti anche in sede penale. Il consumatore brianzolo, sentendosi leso sotto il profilo morale per le modalità con cui è stato approcciato, sta ora valutando, insieme ai suoi legali, la possibilità di agire per il risarcimento dei danni subiti.

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