GdP Vicenza 8.4.26
GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: A VICENZA IL GIUDICE ANNULLA IL VERBALE, IL TEST EMATICO OSPEDALIERO PREVALE SULL’ETILOMETRO.
VICENZA – Un’importante sentenza emessa dal Giudice di Pace di Vicenza ha riaffermato principi fondamentali a tutela del cittadino in materia di accertamento dello stato di ebbrezza, accogliendo il ricorso patrocinato dagli avvocati Mirko e Katia Ventura avverso un verbale di contestazione e una conseguente ordinanza di sospensione della patente. La decisione si fonda su due pilastri giuridici e scientifici: la prevalenza dell’accertamento ematico eseguito in struttura ospedaliera rispetto al test con etilometro in caso di palese conflitto e l’onere inderogabile della Pubblica Amministrazione di provare la perfetta funzionalità e taratura dello strumento di misurazione.
LO SCENARIO DI RIFERIMENTO E IL CONFLITTO TRA PROVE.
Il caso trae origine da un sinistro stradale autonomo, a seguito del quale un conducente veniva sottoposto a controllo con etilometro. Le misurazioni, effettuate a distanza di oltre un’ora dall’incidente, riportavano un tasso alcolemico di 0,57 g/l. Tuttavia, poche ore dopo, il medesimo conducente, trasportato in ospedale per accertamenti, risultava avere un valore di alcol nel sangue pari a “ASSENTE“, come certificato dal referto di laboratorio della struttura sanitaria pubblica.
Di fronte a questo insanabile contrasto, il Giudice di Pace ha stabilito la netta prevalenza della prova ematica. La decisione si basa su rigorose considerazioni scientifiche e giuridiche:
INATTENDIBILITÀ SCIENTIFICA DELL’ETILOMETRO: Il giudice ha evidenziato come sia scientificamente inverosimile che un tasso alcolemico di 0,57 g/l possa azzerarsi completamente in sole quattro ore. Richiamando la nota “curva di Widmark“, che descrive il metabolismo dell’etanolo nell’organismo, la sentenza sottolinea che, anche nella più rapida delle ipotesi di smaltimento, un valore residuo avrebbe dovuto essere presente. La totale assenza di alcol nel sangue, rilevata con un metodo di laboratorio (enzimatico) notoriamente più preciso e sensibile, rende l’esito dell’etilometro inattendibile.
GERARCHIA DELLE PROVE E FEDE PRIVILEGIATA: Sebbene tanto il verbale della Polizia quanto il referto ospedaliero siano atti pubblici dotati di fede privilegiata, il giudice ha operato una distinzione cruciale. Il referto di un laboratorio di analisi certifica un dato biologico oggettivo con una valenza di prova scientifica certa. Al contrario, il verbale degli agenti accertatori attesta ciò che lo strumento ha rilevato, ma la fede privilegiata non si estende all’infallibilità tecnica del dispositivo. Come affermato dalla Corte di Cassazione, la legittimità dell’accertamento non può prescindere dalla piena attendibilità del risultato (Cass. Civ., Sez. 6, n. 1921 del 24.1.2019). Pertanto, in presenza di un contrasto così stridente, la prova scientifica prevale sulla misurazione strumentale.
L’ONERE DELLA PROVA SULLA FUNZIONALITÀ DELL’ETILOMETRO
La sentenza ha inoltre accolto un secondo, dirimente, motivo di nullità: il difetto di prova in merito alla regolarità tecnica dell’etilometro. Questo principio, consolidato dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, è stato ribadito con forza:
“Non è onere del cittadino dimostrare il malfunzionamento dello strumento, bensì compito dell’Autorità dimostrare che la misurazione sia avvenuta con un apparecchio tecnicamente ineccepibile.”
L’affidabilità di un accertamento strumentale dipende inscindibilmente dal corretto funzionamento dello strumento, che deve essere garantito da verifiche costanti e certificate. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, pur riferendosi agli autovelox, ha sancito un principio di portata generale: tutte le apparecchiature elettroniche impiegate per l’accertamento di violazioni devono essere sottoposte a “verifiche periodiche di funzionalità e di taratura“.
Nel caso di specie, la Pubblica Amministrazione non ha fornito la documentazione necessaria a comprovare l’avvenuta taratura periodica annuale, prevista dall’art. 379 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada. La semplice dicitura generica sul verbale non è sufficiente a soddisfare l’onere probatorio che grava sull’Amministrazione. La giurisprudenza è costante nell’affermare che l’onere della prova circa il completo assolvimento dell’attività di verifica strumentale compete alla P.A., in quanto attinente al fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria. L’omessa produzione dei certificati di taratura costituisce una lesione del diritto di difesa, impedendo al cittadino di verificare la legittimità dell’atto.
NULLITÀ DERIVATA DELL’ORDINANZA PREFETTIZIA
L’accertata illegittimità del verbale di contestazione ha travolto, per “illegittimità derivata“, anche l’ordinanza di sospensione della patente emessa dalla Prefettura. Essendo un provvedimento consequenziale, la sua validità è strettamente legata alla legittimità dell’atto presupposto.
La sentenza ha inoltre rilevato vizi autonomi nel provvedimento prefettizio, quali un radicale difetto di motivazione e di istruttoria. L’Amministrazione si era limitata a un generico richiamo normativo, omettendo di esplicitare l’iter logico-giuridico e di valutare criticamente gli elementi fattuali, giustificando l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento con non meglio precisate “esigenze di celerità” ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990. La natura cautelare della sospensione non può legittimare il mantenimento di una misura così afflittiva di fronte all’evidenza scientifica che smentisce il presupposto stesso della violazione.
In conclusione, la decisione del Giudice di Pace di Vicenza si pone come un importante baluardo a garanzia dei diritti dei cittadini, riaffermando che la pretesa sanzionatoria dello Stato deve fondarsi su prove certe, verificabili e scientificamente coerenti, e che il diritto di difesa non può essere compresso da presunzioni di funzionamento degli apparati tecnici non supportate da adeguata documentazione.

