Trib. Latina 9.1.26
TUTELA DEL CONSUMATORE: IL TRIBUNALE DI LATINA RIAPRE LA CONTESTAZIONE SU UN DECRETO INGIUNTIVO DEFINITIVO.
LATINA – In una recente e significativa ordinanza, il Tribunale di Latina ha offerto una nuova opportunità di tutela a un consumatore, consentendogli di contestare le clausole di un contratto di finanziamento nonostante il decreto ingiuntivo basato su di esso fosse divenuto definitivo per mancata opposizione. La decisione, resa possibile grazie all’intervento degli avvocati Mirko e Katia Ventura, si fonda sull’applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023, riaffermando la centralità della protezione del consumatore anche in fase esecutiva.
IL CONTESTO GIURIDICO: LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE N. 9479/2023.
La pronuncia delle Sezioni Unite del 6 aprile 2023 ha rappresentato una svolta epocale nella tutela dei consumatori nei confronti dei decreti ingiuntivi non opposti. In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Cassazione ha stabilito che il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non preclude un controllo successivo sulla natura abusiva delle clausole del contratto sottostante, qualora il giudice del monitorio non abbia motivato specificamente su tale aspetto.
In particolare, le Sezioni Unite hanno delineato un preciso percorso processuale:
- Il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di controllare d’ufficio la presenza di clausole abusive nel contratto posto a fondamento di un decreto ingiuntivo non motivato sul punto.
- All’esito di tale controllo, a prescindere che sia positivo o negativo, il giudice deve informare le parti e avvisare il debitore-consumatore che ha 40 giorni di tempo per proporre un’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., limitatamente all’accertamento dell’abusività delle clausole.
- Se il consumatore ha già proposto un’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) per far valere l’abusività delle clausole, il giudice adito deve riqualificare tale azione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimettere la causa al giudice competente, assegnando un termine per la riassunzione.
IL CASO DI LATINA: DALL’OPPOSIZIONE A PRECETTO ALLA RIQUALIFICAZIONE.
Lo scenario di riferimento emerge da un’opposizione a un atto di precetto, notificato a un consumatore nel giugno 2025, con cui si intimava il pagamento di oltre 34.000 euro. La pretesa si fondava su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina nel 2016 e dichiarato esecutivo per mancata opposizione.
Il consumatore, assistito dagli avvocati Mirko e Katia Ventura, ha proposto opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., contestando, tra i vari motivi, la presenza di numerose clausole vessatorie nel contratto di finanziamento originario stipulato nel 2013.
Nell’atto di citazione, la difesa ha esplicitamente richiesto al giudice di applicare i principi della sentenza n. 9479/2023, rilevando che il decreto ingiuntivo azionato era privo di qualsiasi motivazione in merito al controllo sull’abusività delle clausole e chiedendo la concessione di un termine per introdurre un’opposizione tardiva.
Tra le clausole contestate figuravano quelle relative agli interessi usurari, alla modifica unilaterale delle condizioni, alla polizza assicurativa abbinata in modo ritenuto scorretto e alla sottoscrizione “in blocco” di clausole vessatorie, pratica che ne inficia la validità.
LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI LATINA.
Con ordinanza del 9 gennaio 2026, il Giudice del Tribunale di Latina, Dott.ssa Alessandra Lulli, ha accolto l’impostazione difensiva. Il provvedimento ha seguito fedelmente l’iter tracciato dalle Sezioni Unite:
“considerato che detta pronuncia ha fissato, tra gli altri, il principio in forza del quale se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii), previa assegnazione di un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione”.
Il giudice ha verificato i presupposti per l’applicazione di tale principio:
- La qualifica di consumatore dell’opponente, desunta dalla natura del contratto di finanziamento stipulato con una società di credito al consumo.
- L’assenza, nel decreto ingiuntivo del 2016, di qualsiasi riferimento all’esame delle clausole contrattuali.
Di conseguenza, il Tribunale ha disposto la riqualificazione dell’opposizione a precetto e ha concesso all’opponente un termine di 40 giorni per riassumere il giudizio innanzi al giudice competente per l’opposizione tardiva, limitatamente al motivo concernente l’abusività delle clausole.
LE NUOVE PROSPETTIVE DI TUTELA PER IL CONSUMATORE.
Questa decisione apre una via di tutela fondamentale per il consumatore. Un debito che sembrava ormai cristallizzato e non più contestabile a causa della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, torna ad essere oggetto di un potenziale sindacato giurisdizionale nel merito.
Grazie all’intervento dei legali e alla corretta applicazione dei principi euro-unitari recepiti dalla Cassazione, il consumatore ha ora la possibilità di:
- Ottenere un giudizio di merito sull’abusività delle clausole del contratto di finanziamento, che potrebbe portare alla loro declaratoria di nullità.
- Richiedere il ricalcolo del debito, espungendo gli importi derivanti da clausole nulle (come interessi usurari o penali manifestamente eccessive).
- Avanzare una domanda di risarcimento del danno per la scorrettezza contrattuale subita a causa dell’applicazione di pattuizioni illecite.

