• Facebook
  • Instagram
info@venturassociati.com | Tel. +39 031 27 59 032
Ventura Associati
  • HOME
  • CHI SIAMO
  • LO STUDIO
  • PROFESSIONISTI
  • AREE DI ATTIVITA’
  • NEWS
    • PUBBLICAZIONI
      • RASSEGNA STAMPA
      • MEDIA
    • GIURISPRUDENZA
      • DIRITTO CIVILE
      • DIRITTO BANCARIO
    • BLOG
  • LAVORA CON NOI
  • CONSULENZA ONLINE
  • CONTATTI
  • Menu Menu

Trib. Latina 9.1.26

TUTELA DEL CONSUMATORE: IL TRIBUNALE DI LATINA RIAPRE LA CONTESTAZIONE SU UN DECRETO INGIUNTIVO DEFINITIVO.

Tribunale di Latina riapre contestazione su un decreto ingiuntivo definitivo

LATINA – In una recente e significativa ordinanza, il Tribunale di Latina ha offerto una nuova opportunità di tutela a un consumatore, consentendogli di contestare le clausole di un contratto di finanziamento nonostante il decreto ingiuntivo basato su di esso fosse divenuto definitivo per mancata opposizione. La decisione, resa possibile grazie all’intervento degli avvocati Mirko e Katia Ventura, si fonda sull’applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023, riaffermando la centralità della protezione del consumatore anche in fase esecutiva.

Scarica la sentenza

IL CONTESTO GIURIDICO: LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE N. 9479/2023.

La pronuncia delle Sezioni Unite del 6 aprile 2023 ha rappresentato una svolta epocale nella tutela dei consumatori nei confronti dei decreti ingiuntivi non opposti. In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la Cassazione ha stabilito che il giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non preclude un controllo successivo sulla natura abusiva delle clausole del contratto sottostante, qualora il giudice del monitorio non abbia motivato specificamente su tale aspetto.

In particolare, le Sezioni Unite hanno delineato un preciso percorso processuale:

  1. Il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di controllare d’ufficio la presenza di clausole abusive nel contratto posto a fondamento di un decreto ingiuntivo non motivato sul punto.
  2. All’esito di tale controllo, a prescindere che sia positivo o negativo, il giudice deve informare le parti e avvisare il debitore-consumatore che ha 40 giorni di tempo per proporre un’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c., limitatamente all’accertamento dell’abusività delle clausole.
  3. Se il consumatore ha già proposto un’opposizione all’esecuzione (ex art. 615 c.p.c.) per far valere l’abusività delle clausole, il giudice adito deve riqualificare tale azione come opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimettere la causa al giudice competente, assegnando un termine per la riassunzione.

IL CASO DI LATINA: DALL’OPPOSIZIONE A PRECETTO ALLA RIQUALIFICAZIONE.

Lo scenario di riferimento emerge da un’opposizione a un atto di precetto, notificato a un consumatore nel giugno 2025, con cui si intimava il pagamento di oltre 34.000 euro. La pretesa si fondava su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Latina nel 2016 e dichiarato esecutivo per mancata opposizione.

Il consumatore, assistito dagli avvocati Mirko e Katia Ventura, ha proposto opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., contestando, tra i vari motivi, la presenza di numerose clausole vessatorie nel contratto di finanziamento originario stipulato nel 2013.

Nell’atto di citazione, la difesa ha esplicitamente richiesto al giudice di applicare i principi della sentenza n. 9479/2023, rilevando che il decreto ingiuntivo azionato era privo di qualsiasi motivazione in merito al controllo sull’abusività delle clausole e chiedendo la concessione di un termine per introdurre un’opposizione tardiva.

Tra le clausole contestate figuravano quelle relative agli interessi usurari, alla modifica unilaterale delle condizioni, alla polizza assicurativa abbinata in modo ritenuto scorretto e alla sottoscrizione “in blocco” di clausole vessatorie, pratica che ne inficia la validità.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI LATINA.

Con ordinanza del 9 gennaio 2026, il Giudice del Tribunale di Latina, Dott.ssa Alessandra Lulli, ha accolto l’impostazione difensiva. Il provvedimento ha seguito fedelmente l’iter tracciato dalle Sezioni Unite:

“considerato che detta pronuncia ha fissato, tra gli altri, il principio in forza del quale se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riqualificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii), previa assegnazione di un termine non inferiore a 40 giorni per la riassunzione”.

Il giudice ha verificato i presupposti per l’applicazione di tale principio:

  • La qualifica di consumatore dell’opponente, desunta dalla natura del contratto di finanziamento stipulato con una società di credito al consumo.
  • L’assenza, nel decreto ingiuntivo del 2016, di qualsiasi riferimento all’esame delle clausole contrattuali.

Di conseguenza, il Tribunale ha disposto la riqualificazione dell’opposizione a precetto e ha concesso all’opponente un termine di 40 giorni per riassumere il giudizio innanzi al giudice competente per l’opposizione tardiva, limitatamente al motivo concernente l’abusività delle clausole.

LE NUOVE PROSPETTIVE DI TUTELA PER IL CONSUMATORE.

Questa decisione apre una via di tutela fondamentale per il consumatore. Un debito che sembrava ormai cristallizzato e non più contestabile a causa della mancata opposizione al decreto ingiuntivo, torna ad essere oggetto di un potenziale sindacato giurisdizionale nel merito.

Grazie all’intervento dei legali e alla corretta applicazione dei principi euro-unitari recepiti dalla Cassazione, il consumatore ha ora la possibilità di:

  1. Ottenere un giudizio di merito sull’abusività delle clausole del contratto di finanziamento, che potrebbe portare alla loro declaratoria di nullità.
  2. Richiedere il ricalcolo del debito, espungendo gli importi derivanti da clausole nulle (come interessi usurari o penali manifestamente eccessive).
  3. Avanzare una domanda di risarcimento del danno per la scorrettezza contrattuale subita a causa dell’applicazione di pattuizioni illecite.
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su Twitter
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail

Archivi

  • Aprile 2026
  • Marzo 2026
  • Febbraio 2026
  • Gennaio 2026
  • Dicembre 2025
  • Novembre 2025
  • Ottobre 2025
  • Settembre 2025
  • Agosto 2025
  • Luglio 2025
  • Giugno 2025
  • Maggio 2025
  • Aprile 2025
  • Marzo 2025
  • Febbraio 2025
  • Gennaio 2025
  • Ottobre 2024
  • Agosto 2024
  • Luglio 2024
  • Giugno 2024
  • Maggio 2024
  • Aprile 2024
  • Marzo 2024
  • Febbraio 2024
  • Gennaio 2024
  • Dicembre 2023
  • Novembre 2023
  • Ottobre 2023
  • Settembre 2023
  • Agosto 2023
  • Luglio 2023
  • Giugno 2023
  • Maggio 2023
  • Aprile 2023
  • Marzo 2023
  • Febbraio 2023
  • Gennaio 2023
  • Dicembre 2022
  • Novembre 2022
  • Ottobre 2022
  • Settembre 2022
  • Agosto 2022
  • Febbraio 2022

Articoli recenti

  • Clausole abusive nei contratti bancari Aprile 10, 2026
  • Onere della prova nei rapporti bancari Aprile 3, 2026
  • Trib. Monza 18.3.26 – fideiussione bancaria nullità decreto ingiuntivo Marzo 23, 2026
  • Segnalazione illegittima CRIF Marzo 20, 2026
  • Blocco del conto corrente da parte della banca Marzo 13, 2026

Categorie

  • Blog
  • Giurisprudenza
  • Rassegna stampa
Link a: Contatti

Desideri una consulenza? Contattaci

Non esitare, manda una richiesta compilando il form qui di seguito.
Lo studio ti risponderà entro 24h.

Consenso Privacy Policy(Obbligatorio)
Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.
Link a: Contatti

MENU
CHI SIAMO
LO STUDIO
I PROFESSIONISTI
AREE DI ATTIVITA’
CONTATTI

NEWS
PUBBLICAZIONI
BLOG
GIURISPRUDENZA
COSA DICONO DI NOI
LAVORA CON NOI

CONTATTI CANTU’
Via Giulio Carcano 14,
22063 Cantù (CO)
Tel. +39 031 27 59 032
Fax. +39 031 24 50 345
info@venturassociati.com

CONTATTI MILANO
Via Monte Napoleone, 8
20121  Milano

info@venturassociati.com

© 2023 Studio Legale Katia e Mirko Ventura Avvocati Associati
Via Giulio Carcano 14, 22063 Cantù (CO)
P.IVA 04045360130

Artwork by LIUKdesign | Privacy | Cookies

Scorrere verso l’alto
Gestisci Consenso Cookie
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici. L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
  • Gestisci opzioni
  • Gestisci servizi
  • Gestisci {vendor_count} fornitori
  • Per saperne di più su questi scopi
Visualizza le preferenze
  • {title}
  • {title}
  • {title}