TRIBUNALE DI ROVERETO: ORDINE ALLA BANCA DI CONSEGNARE DOCUMENTI ULTRADECENNALI.
Trib. Rovereto 14.10.25
ROVERETO – Con una decisione di notevole importanza per la tutela dei correntisti, il Tribunale di Rovereto ha emesso un decreto ingiuntivo che obbliga un primario istituto di credito a consegnare tutta la documentazione relativa a un rapporto di conto corrente, superando il consueto limite dei dieci anni. Il provvedimento è stato ottenuto dagli avvocati Mirko e Katia Ventura a favore di una società cliente, costretta a intraprendere la via giudiziaria a seguito del diniego della banca.
La vicenda ha origine dalla necessità della società correntista di ricostruire l’intera storia del proprio rapporto bancario. A tal fine, tramite gli avvocati Ventura, era stata avanzata una richiesta stragiudiziale all’istituto di credito per ottenere copia dei contratti, dei documenti di sintesi e di tutti gli estratti conto sin dall’apertura del rapporto. La richiesta era fondata su diverse disposizioni normative, tra cui l’articolo 119 del Testo Unico Bancario (T.U.B.), il Regolamento Europeo sulla Privacy (GDPR) e la normativa antiriciclaggio.
Nonostante i solleciti, la banca non ha ottemperato integralmente alla richiesta entro il termine di 90 giorni previsto dalla legge, rifiutando in particolare la consegna della documentazione contabile ultradecennale. Di fronte a tale inadempimento, la società, assistita dagli avvocati Ventura, ha depositato un ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Rovereto.
La decisione del giudice assume una doppia valenza fondamentale.
In primo luogo, conferma l’efficacia del procedimento monitorio come strumento rapido per tutelare il diritto del cliente alla documentazione bancaria. Come sostenuto nel ricorso, per ottenere un’ingiunzione di consegna è sufficiente fornire un principio di prova scritta che attesti l’esistenza del rapporto. Il Tribunale, accogliendo il ricorso, ha infatti ritenuto che il diritto alla consegna risultasse “certo, liquido ed esigibile” sulla base della documentazione prodotta.
In secondo luogo, e questo è l’aspetto di maggiore rottura, il provvedimento ha superato lo sbarramento temporale dei dieci anni, che le banche oppongono frequentemente ai clienti. Gli istituti di credito, infatti, invocano spesso l’art. 2220 del codice civile e un’interpretazione restrittiva dell’art. 119 T.U.B. per limitare l’obbligo di conservazione e consegna ai soli ultimi dieci anni. Nel caso di specie, gli avvocati Ventura hanno argomentato che il diritto del cliente a ricevere la documentazione, specie quella contabile periodica come gli estratti conto, discende dai più ampi doveri di buona fede e correttezza contrattuale, non potendo essere ingiustificatamente limitato nel tempo.
Il Tribunale di Rovereto ha accolto pienamente tale impostazione, ingiungendo alla banca di consegnare “Tutti i relativi estratti conto mensili e scalari trimestrali dall’apertura fino all’ultima contabile disponibile e/o di chiusura“.
Questa ordinanza rappresenta un importante precedente a livello locale, riaffermando il diritto del cliente a una completa trasparenza e fornendo uno strumento concreto per ricostruire l’andamento di rapporti bancari anche molto risalenti nel tempo.
Grazie a questo rapido intervento del Tribunale di Rovereto, la società potrà ora disporre della documentazione indispensabile per la corretta gestione contabile e fiscale, vedendo tutelato il proprio diritto alla trasparenza e all’informazione.

