Trib. Tivoli 21.5.26
TIVOLI – CONTENZIOSO BANCARIO, IL TRIBUNALE BLOCCA UN DECRETO INGIUNTIVO DA OLTRE 33.000 EURO E INVITA ALLA CONCILIAZIONE.
Un importante risultato è stato ottenuto presso il Tribunale di Tivoli dagli avvocati Mirko e Katia Ventura in una causa di diritto bancario che vedeva contrapposti due consumatori e un istituto di credito. Il Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, ha rigettato la richiesta della banca di rendere immediatamente esecutivo un decreto ingiuntivo di oltre 33.000 euro e ha formulato una proposta conciliativa per definire la controversia.
La vicenda trae origine da un ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla Banca opposta, con il quale si richiedeva il pagamento di euro 33.293,92 a due clienti, a titolo di saldo debitore di un conto corrente e di un finanziamento. Ottenuto il decreto ingiuntivo, la banca, tramite la sua mandataria, si è costituita nel successivo giudizio di opposizione chiedendo la concessione della provvisoria esecuzione del provvedimento ai sensi dell’art. 648 c.p.c..
Tuttavia, i legali dei consumatori, gli avvocati Mirko e Katia Ventura, hanno presentato un articolato atto di citazione in opposizione, contestando la pretesa creditoria sotto molteplici profili. Tra i motivi di opposizione sollevati figuravano la carenza di legittimazione attiva della società mandataria, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, ma soprattutto la carenza di prova scritta del credito e l’applicazione di pratiche bancarie ritenute illecite. In particolare, l’opposizione denunciava:
- La nullità del decreto per carenza documentale, non avendo la banca prodotto tutti gli estratti conto sin dall’origine del rapporto, necessari a ricostruire l’effettivo andamento del dare e avere.
- L’illegittima applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell’art. 1283 c.c..
- L’addebito di interessi ultralegali non validamente pattuiti per iscritto, in violazione dell’art. 117 T.U.B..
- L’applicazione di commissioni (di massimo scoperto, di affidamento, di istruttoria veloce) e spese di gestione ritenute illegittime.
- Il potenziale superamento dei tassi soglia anti-usura.
Accogliendo le tesi difensive, il Giudice del Tribunale di Tivoli, con ordinanza del 21 maggio 2026, ha respinto l’istanza di provvisoria esecuzione presentata dalla banca. Nella sua decisione, il Giudice ha sottolineato come le contestazioni sollevate non fossero di natura meramente formale, bensì sostanziale, e potenzialmente idonee a incidere sull’esistenza e sulla quantificazione stessa del credito vantato dalla banca. Si legge infatti nel provvedimento:
“rilevato che, nel caso di specie, le contestazioni svolte dalla parte opponente attengono profili non meramente formali, ma sostanziali, concernenti, in particolare, la completezza della documentazione prodotta, la corretta ricostruzione del rapporto bancario e la legittimità delle condizioni economiche applicate, incluse le modalità di calcolo degli interessi e delle commissioni; rilevato che tali deduzioni appaiono idonee a incidere sulla stessa esistenza e quantificazione del credito azionato e richiedono, allo stato degli atti, un necessario approfondimento istruttorio, verosimilmente anche mediante consulenza tecnica contabile.”.
Il provvedimento rappresenta un significativo punto a favore dei consumatori, che vedono momentaneamente bloccata la pretesa esecutiva della banca e si apre la strada verso una possibile definizione transattiva della lite, evitando i tempi e i costi di un lungo e complesso contenzioso.

