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Tribunale di Brescia, Sentenza 8.1.2025, n. 79

contratti bancari | credito al consumo | cessionaria del credito | avviso Gazzetta Ufficiale | contratto di cessione | elenco dei crediti ceduti | comunicazione della cessionaria | carenza legittimazione sostanziale della cessionaria

Tribunale di Brescia, Sentenza 8.1.2025, n. 79

Contesto

Con una ulteriore la sentenza emessa dal  Tribunale di Brescia dell’8.1.2025  il Giudice ha dichiarato la carenza di titolarità del credito in capo alla sedicente cessionaria pur avendo prodotto in causa una serie di documenti che purtroppo sono risultanti inidonei a dimostrare gli innumerevoli passaggi del credito dalla originaria finanziaria a plurime asserite cessionarie susseguitesi nel corso degli anni.

Dettagli della sentenza

Nel procedimento in oggetto il consumatore è stato difeso dagli avvocati Mirko e Katia Ventura che hanno promosso un’opposizione al decreto ingiuntivo contestando in primordine la carenza di legittimazione attiva avendo la controparte prodotto in causa diversi documenti che si sono rilevati poco attendibili perché oscurati, non firmati e non collegati ai contratti di cessione. Il Giudice con la sentenza in oggetto ha accolto la domanda del consumatore, revocando il decreto ingiuntivo di euro 22.155,47 e condannando la cessionaria al pagamento delle spese di giudizio.

Scarica la sentenza

Motivazioni

La sentenza è di particolare interesse avendo il Giudice richiamato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte in merito all’irrilevanza dell’avviso in Gazzetta Ufficiale ai fini della prova della cessione che qui si riporta “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente” (Cass. 17944/2023).

Con la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia datata 8.1.2025 è stata accertata la carenza di legittimazione attiva, sostanziale e processuale di Ifis NPL Servicing S.p.A. e, per essa, di Ifis NPL Investing S.p.A..

Il Tribunale di Brescia ha accertato la carenza probatoria sotto il profilo della cessione del credito per i seguenti motivi:

– mancata produzione dell’allegato A del contratto di cessione intercorso tra SPV Project 130 s.r.l. e Banca Ifis S.p.A.;

– produzione di due “poveri” ANNEX per dimostrare la cessione da SPV Project 130 s.r.l. a Banca Ifis S.p.A. e tra quest’ultima a Ifis NPL S.p.A. PRIVI di sottoscrizione e di collegamento con i contratti di cessione;

– mancata produzione del contratto di cessione tra Banca Ifis NPL S.p.A. e Ifis NPL S.p.A. che è stato solo richiamato nel processo.

Il Giudice ha così deciso: “Non avendo la convenuta opposta, quale attrice sostanziale, provato il subentro nella titolarità del credito azionato, la domanda di condanna deve essere respinta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto. Quanto sopra determina l’assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni ed eccezioni sollevate da parte attrice opponente. Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto del valore della causa vengono liquidate in euro 5077,00 per compenso oltre rimborso forfettario e accessori di legge da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.”.

Conclusione della sentenza

Il Tribunale ha accolto la domanda attorea, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed ha  condannato Ifis NPL Investing S.p.A. e, per essa, Ifis NPL Servicing S.p.A. alle spese di giudizio.

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