GdP Lucca 10.2.26
TAEG ERRATO, IL GIUDICE BLOCCA IL DECRETO INGIUNTIVO. VITTORIA PER UN CONSUMATORE.
LUCCA – Importante vittoria per un consumatore in una causa contro una compagnia assicurativa. Il Giudice di Pace di Lucca, Dott. Gianni Casodi, ha bloccato un decreto ingiuntivo di oltre 5.000 euro, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Mirko e Katia Ventura, legali di un cittadino di Camaiore.
La vicenda trae origine da un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato nel 2020. Contestualmente al prestito, il consumatore era stato tenuto a sottoscrivere una polizza assicurativa a copertura del rischio di perdita del lavoro con una nota compagnia assicurativa. Perso il lavoro nel 2023, la compagnia assicurativa ha liquidato un indennizzo alla società finanziaria e, successivamente, ha agito in via monitoria contro il cittadino per recuperare la somma, ottenendo un decreto ingiuntivo per 5.685,65 euro.
L’uomo, assistito dagli avvocati Mirko e Katia Ventura, ha presentato opposizione, sostenendo che la pretesa della compagnia fosse radicalmente infondata. La difesa ha dimostrato, attraverso una consulenza tecnica, che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indicato nel contratto di finanziamento era palesemente errato. Il calcolo, infatti, non includeva i costi di ben due polizze assicurative che erano state imposte come obbligatorie per ottenere il credito.
Secondo la perizia di parte, il TAEG effettivo era del 12,58%, con uno scostamento di quasi due punti percentuali rispetto a quello dichiarato (10,60%). Tale discrasia, in base all’art. 125-bis del Testo Unico Bancario, comporta la nullità delle clausole relative a interessi e costi, con la conseguenza che il debito deve essere ricalcolato applicando un tasso sostitutivo molto più favorevole al consumatore. Il ricalcolo ha fatto emergere un dato cruciale: il debito del cittadino era già stato interamente estinto al momento del pagamento dell’indennizzo da parte dell’assicurazione. Di fatto, la compagnia aveva pagato un debito inesistente, perdendo così il diritto di surroga nei confronti del debitore.
Con un’ordinanza emessa il 10 febbraio 2026, il Giudice di Pace di Lucca ha dato ragione alla linea difensiva. In primo luogo, ha respinto la richiesta della compagnia assicurativa di essere rimessa in termini per sanare la propria tardiva costituzione in giudizio. Ma la decisione più significativa è stata il rigetto dell’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Ciò significa che il cittadino non dovrà pagare alcuna somma né rischierà pignoramenti mentre la causa prosegue, a riprova della solidità delle argomentazioni presentate.
Il Giudice ha infine disposto un rinvio per consentire l’esperimento della mediazione obbligatoria, ponendo l’onere di avviarla a carico della compagnia assicurativa, come previsto dalla legge. Il provvedimento rappresenta un importante successo per la tutela dei consumatori contro le pratiche poco trasparenti nel settore del credito.

