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LA CESSIONARIA DEL CREDITO NON È LEGITTIMATA A RECUPERARE IL CREDITO CARTOLARIZZATO | NULLO IL PRECETTO E CONDANNA ALLE SPESE DI GIUSTIZIA

Il difetto di legittimazione attiva della cessionaria

Il Tribunale di Monza, con la sentenza del 19.11.2024 ha condannato la cessionaria del credito cartolarizzato per non avere alcun titolo nell’azione di riscossione del credito derivante da un finanziamento sorto con una delle note finanziarie presenti sul mercato.

Nel giudizio il consumatore, assistito dagli Avvocati Mirko e Katia Ventura, titolari dello Studio Legale Ventura Avvocati Associati, esperti nella materia bancaria e finanziaria, è riuscito ad evitare l’azione esecutiva intentata dalla società di recupero del credito la quale non è stata in grado di dimostrare di essere cessionaria del credito azionato con il precetto.

Il Tribunale di Monza ha richiamato l’arresto giurisprudenziale della Cass. civile sez. III, 22.6.2023, n.17944 che ha stabilito che la cessionaria ha il dovere di produrre in giudizio il contratto di cessione con l’elenco dei crediti ceduti, non essendo sufficiente l’avviso in Gazzetta Ufficiale nel caso in cui il consumatore avanzi una puntuale contestazione sull’esistenza del contratto di cessione.

Nel caso di specie, a fronte della puntuale contestazione del consumatore in ordine alla precisa inclusione del credito ceduto nell’ambito della cessione, la cessionaria non ha fornito sufficiente dimostrazione della propria qualità di creditrice.

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La cessionaria ha prodotto in giudizio delle allegazioni che il Tribunale di Monza ha ritenuto inidonee ai fini della prova della cessione:

– l’avviso in Gazzetta Ufficiale (i) perché depositato su istanza della SOLA cessionaria non CONGIUNTAMENTE con la cedente; (ii) per il mancato rispetto dei requisiti indicati al fine di individuare senza incertezza i crediti ceduti  tra cui il PUNTO E) che richiama i crediti di una apposita lista, MAI prodotta in causa dalla cessionaria;

– la dichiarazione della mandataria (i) perché contiene SOLO affermazioni A FAVORE della cedente ed è (ii) perché firmata SOLO dalla dirigente della società cartolarizzata;

– la lettera di messa in mora inviata al consumatore priva dalla prova dell’avvenuta SPEDIZIONE;

– il numero NDG riportato nelle comunicazioni della cedente e dalla cessionaria perché non richiama il CONTRATTO DI FINANZIAMENTO quale fonte dell’obbligazione.

Conclusioni

Il Tribunale di Monza, nella persona del Giudice Dott.ssa Caterina Rizzotto, con la sentenza del 19.11.2021, n. 2796 ha dichiarato nullo il precetto e condannato la cessionaria al pagamento delle spese processuali.

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