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Trib. Frosinone 4.6.2025

DECRETO INGIUNTIVO SOSPESO A FROSINONE: APPLICATI I PRINCIPI A TUTELA DEL CONSUMATORE.

Decreto ingiuntivo sospeso a Frosinone: tutela del consumatore

Il Tribunale di Frosinone, con un’importante ordinanza del 4 giugno 2025, ha sospeso l’efficacia esecutiva di un decreto ingiuntivo emesso nel 2015, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Mirko e Katia Ventura e applicando i recenti principi nomofilattici stabiliti dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite a tutela dei consumatori.

Scarica la sentenza

LO SCENARIO DI RIFERIMENTO.

La vicenda trae origine da un atto di precetto notificato dalla società finanziaria a un consumatore per un importo di euro 80.627,79. La pretesa si fondava su un decreto ingiuntivo emesso dieci anni prima dal medesimo Tribunale per la somma originaria di euro 43.003,52.

Il consumatore, assistito dagli avvocati Mirko e Katia Ventura, ha proposto opposizione all’atto di precetto, sollevando una serie di criticità relative al contratto di finanziamento posto a base della pretesa creditoria. Tra i motivi di opposizione figuravano la nullità del contratto per assenza di data certa, il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul modulo contrattuale, l’illegittimità degli interessi applicati a causa di una discrepanza tra il TAEG pattuito e quello effettivamente applicato, e la presenza di numerose clausole ritenute abusive ai sensi del Codice del Consumo.

LA STRATEGIA LEGALE E LA DECISIONE DEL GIUDICE.

Il punto cruciale della strategia difensiva, che ha trovato accoglimento da parte del Giudice Dott.ssa Simona Di Nicola, è stato l’invocazione dei principi sanciti dalla storica sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9479/2023. Tale pronuncia ha stabilito che il giudice, anche in fase esecutiva, ha il potere-dovere di verificare d’ufficio la presenza di clausole abusive nei contratti con i consumatori, anche quando il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo non opposto e, quindi, formalmente passato in giudicato.

Nell’atto di opposizione, la difesa aveva esplicitamente richiesto di riqualificare l’azione come opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., proprio in aderenza alle indicazioni delle Sezioni Unite, evidenziando come il decreto ingiuntivo del 2015 fosse del tutto privo di motivazione in merito al controllo sulla potenziale abusività delle clausole del contratto di finanziamento.

Il Giudice del Tribunale di Frosinone ha pienamente recepito questa impostazione. Nell’ordinanza si legge infatti che, sulla base dei criteri interpretativi offerti da Cass. Civ, Sez. Un., n. 9479/2023, l’opposizione “vada riqualificata come opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c.“. La ragione di tale riqualificazione risiede nel fatto che i motivi di opposizione riguardavano il merito del rapporto e, in particolare, la genesi di un titolo esecutivo giudiziale emesso senza una “verifica officiosa del carattere abusivo delle clausole negoziali” del contratto stipulato con un consumatore.

Sulla scorta di questa riqualificazione e valutando le “ragioni prudenziali” emerse, tra cui il disconoscimento della sottoscrizione da parte del debitore, il Giudice ha disposto la sospensione dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo.

L’IMPATTO DELLA DECISIONE.

Questo provvedimento rappresenta una significativa applicazione concreta di un principio fondamentale per la tutela dei diritti dei consumatori. Esso conferma che la protezione contro le clausole abusive non si arresta di fronte a un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, qualora il giudice del monitorio non abbia esplicitamente motivato in merito all’avvenuto controllo di non vessatorietà. Di fatto, si offre al consumatore una “seconda possibilità” per contestare nel merito le pattuizioni contrattuali che ritiene illecite, riaprendo i termini di un giudizio che sembrava ormai concluso.

Per il cliente, la sospensione dell’esecuzione rappresenta un risultato di primaria importanza, bloccando ogni azione forzata da parte della banca e consentendogli di affrontare con maggiore serenità il giudizio di merito, nel quale verranno esaminate approfonditamente tutte le contestazioni sollevate sul contratto di finanziamento. La causa proseguirà ora con l’udienza di trattazione fissata per il 18 novembre 2025.

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