Trib. Macerata 18.1.26
CESSIONE DI CREDITI IN BLOCCO: IL TRIBUNALE DI MACERATA SOSPENDE UN PIGNORAMENTO PER MANCANZA DI PROVE
MACERATA – Con un’importante ordinanza del 18 gennaio 2026, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Macerata, ha sospeso una procedura esecutiva, accogliendo l’opposizione di un debitore assistito dagli avvocati Mirko e Katia Ventura. La decisione si fonda su un principio di diritto sempre più consolidato in giurisprudenza: in caso di cessione di crediti in blocco, la mera pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo alla società cessionaria, qualora il debitore contesti l’esistenza stessa del contratto di cessione.
La vicenda trae origine da un’opposizione all’esecuzione (ex art. 615, co. II, c.p.c.) promossa dal debitore nei confronti della società cessionaria, la quale aveva avviato un pignoramento assumendo di essere la nuova titolare del credito. Il debitore, attraverso i suoi legali, ha sollevato un’eccezione dirimente, contestando il difetto di titolarità del credito della società creditrice, ovvero mettendo in dubbio che quest’ultima fosse l’effettiva proprietaria del diritto di credito azionato.
Il Giudice ha ritenuto ammissibile tale eccezione, sottolineando come la carenza di legittimazione ad agire sia una questione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in linea con il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (n. 2951/2016).
Il cuore della decisione risiede nell’adesione del Giudice all’orientamento della Suprema Corte in materia di cessione di crediti in blocco, disciplinata dall’art. 58 del Testo Unico Bancario (D. Lgs. 385/1993).
Il Giudice ha stabilito che, di fronte a una specifica contestazione del debitore circa l’esistenza stessa dell’operazione di cessione, la società che si afferma creditrice non può limitarsi a produrre l’avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Nel provvedimento si legge, citando la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 17944/2023 e Cass. n. 28790/2024):
“In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l’esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente.”
Il Giudice ha quindi operato una distinzione fondamentale, anch’essa di derivazione giurisprudenziale Cit. 3Cit. 4Cit. 5:
- Contestazione dell’inclusione del credito: Se il debitore non contesta l’esistenza del contratto di cessione ma solo l’inclusione del proprio specifico debito nell’operazione, l’avviso in Gazzetta Ufficiale può essere considerato prova sufficiente, a condizione che i criteri di individuazione dei crediti ceduti siano sufficientemente precisi da ricondurvi con certezza la posizione in esame.
- Contestazione dell’esistenza del contratto di cessione: Se, come nel caso di specie, il debitore contesta l’esistenza stessa del contratto traslativo, la parte che si afferma creditrice ha l’onere di fornire la prova documentale di tale contratto. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, in questo scenario, degrada a mero indizio e non è, da sola, sufficiente a dimostrare la titolarità del diritto.
Nel caso esaminato, la società creditrice non ha depositato il contratto di cessione che avrebbe dovuto attestare il trasferimento del credito dalla banca originaria alla prima società cessionaria. Il Giudice, infatit, ha ritenuto che gli “ulteriori indizi” forniti dal creditore non fossero sufficienti a provare l’effettiva sussistenza del contratto di cessione e, di conseguenza, la titolarità del diritto azionato.
La Decisione Finale e le sue Implicazioni
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di decidere la causa sulla base della questione di più agevole e rapida soluzione, il Dott. Sergi ha ritenuto fondata l’eccezione sulla carenza di prova della titolarità del credito, assorbendo le altre questioni.
Di conseguenza, ha emesso due provvedimenti:
- Un decreto con cui ha disposto la sospensione della procedura esecutiva, fissando un termine di 60 giorni per l’instaurazione del giudizio di merito volto ad accertare la reale titolarità del credito.
- Una formale ordinanza di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 624 c.p.c..
Questa decisione del Tribunale di Macerata si inserisce in un filone giurisprudenziale che rafforza le tutele per i debitori, esigendo dalle società di gestione dei crediti una prova rigorosa e documentale della loro legittimazione ad agire, qualora questa venga specificamente contestata.
Si riafferma così che la trasparenza e la certezza del diritto prevalgono sulle semplificazioni procedurali, garantendo che chiunque pretenda un pagamento debba prima dimostrare, senza ombra di dubbio, di averne il pieno diritto.

