Trib. Monza 18.3.26
FIDEIUSSIONI BANCARIE, IL TRIBUNALE DA RAGIONE AI GARANTI: REVOCATO DECRETO INGIUNTIVO DA OLTRE 31.000 EURO.
MONZA – Importante vittoria per tre fideiussori in una causa contro una società di cartolarizzazione dei crediti. Il Tribunale di Monza, con la sentenza del 18 marzo 2026, ha accolto integralmente l’opposizione a un decreto ingiuntivo da 31.481,51 euro, liberando i garanti da ogni obbligazione. La decisione, ottenuta dagli avvocati Mirko e Katia Ventura, si fonda su tre principi cardine in materia di contratti di fideiussione e diritto bancario, offrendo significativi spunti di riflessione per la tutela dei consumatori.
Il caso trae origine da un’ingiunzione di pagamento emessa nel 2020 nei confronti di tre persone fisiche che, nel 2007, avevano sottoscritto una fideiussione omnibus a garanzia delle obbligazioni di un’impresa individuale. Il credito, originariamente detenuto da un istituto bancario, era stato successivamente ceduto a una società veicolo. I fideiussori, difesi dagli avvocati Ventura, hanno contestato la pretesa creditoria, ottenendo la revoca del decreto ingiuntivo e la declaratoria di estinzione della garanzia.
La sentenza del Giudice Unico, dott.ssa Veronica Marrapodi, ha affrontato e risolto tre questioni giuridiche fondamentali che hanno determinato l’esito favorevole per gli opponenti.
LA FIDEIUSSIONE NON È UN CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA.
La società creditrice sosteneva che la fideiussione in oggetto fosse un contratto autonomo di garanzia, una tipologia contrattuale che impedisce al garante di opporre al creditore le eccezioni relative al rapporto principale tra banca e debitore. Il Tribunale ha respinto categoricamente questa tesi.
Il giudice ha chiarito che la caratteristica distintiva del contratto autonomo di garanzia è l’assenza del principio di “accessorietà”, ovvero l’esclusione esplicita della facoltà del garante di sollevare eccezioni. Nel contratto in esame, sebbene fosse presente una clausola di pagamento “a semplice richiesta scritta”, mancava una deroga espressa all’articolo 1945 c.c., che consente al fideiussore di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale. Citando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, incluse le Sezioni Unite (sentenza n. 3947/2010), il Tribunale ha qualificato il contratto come una fideiussione ordinaria, riconoscendo così il diritto dei garanti a contestare la validità delle clausole contrattuali.
Come si legge in sentenza, la fideiussione sottoscritta “prevede semplicemente, all’art. 7, che “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio’, senza alcuna esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, va senz’altro esclusa la configurabilità di un contratto autonomo di garanzia“.
NULLITÀ DELLE CLAUSOLE “ANTITRUST” ANCHE PER CONTRATTI SUCCESSIVI AL 2005.
Il secondo punto cruciale ha riguardato la nullità di tre clausole della fideiussione (la “clausola di reviviscenza”, la deroga all’art. 1957 c.c. e la “clausola di sopravvivenza”), in quanto riproduttive dello schema ABI censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa antitrust.
Sebbene la fideiussione fosse stata firmata nel 2007, quindi due anni dopo il provvedimento, il Tribunale ha stabilito che l’accertamento della Banca d’Italia costituisce una “prova privilegiata” dell’esistenza di un’intesa anticoncorrenziale anche per il periodo immediatamente successivo. Il giudice ha ritenuto verosimile che, data la “strettissima continuità temporale”, l’intesa avesse continuato a produrre i suoi effetti distorsivi della concorrenza.
A rafforzare questa conclusione, la difesa degli opponenti ha prodotto in giudizio altri modelli di fideiussione utilizzati da diversi istituti di credito negli anni 2006 e 2007, dimostrando la persistenza di una prassi uniforme sul mercato. Di fronte a tali elementi, sarebbe stato onere della banca dimostrare che l’intesa anticoncorrenziale non era più in atto, prova che non è stata fornita. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato la nullità parziale della fideiussione, espungendo le tre clausole illecite.
DECADENZA DEL CREDITORE PER INERZIA: APPLICAZIONE DELL’ART. 1957 C.C..
La dichiarata nullità della clausola di deroga all’articolo 1957 c.c. ha ripristinato la disciplina legale, che impone al creditore di agire contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione, pena la decadenza dalla garanzia.
Nel caso di specie, la banca aveva revocato le linee di credito nel giugno 2014 e intimato il pagamento del saldo nel febbraio 2015, rendendo il debito esigibile. Tuttavia, nessuna azione giudiziaria è stata intrapresa nei confronti del debitore principale entro il termine semestrale. Il Tribunale ha sottolineato come la creditrice abbia mantenuto un “atteggiamento colpevolmente inerte e dilatorio”, in violazione dei principi di buona fede e correttezza, aggravando irrimediabilmente la posizione dei fideiussori e favorendo una situazione debitoria che è poi sfociata nel fallimento del debitore principale nel 2019.
Questa inerzia è costata cara alla società creditrice: il Tribunale ha accolto l’eccezione di decadenza, dichiarando la creditrice decaduta dalla garanzia e, di conseguenza, liberando completamente i fideiussori da ogni obbligo di pagamento.
In conclusione, il Tribunale di Monza ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3924/2020, ha dichiarato la nullità parziale delle clausole anticoncorrenziali e ha liberato i fideiussori per decadenza del creditore, compensando le spese di lite tra le parti. Una decisione che riafferma importanti principi a tutela dei garanti e sanziona l’inerzia e l’utilizzo di clausole contrattuali lesive della concorrenza da parte degli istituti di credito.

