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Trib. Pavia 27.1.26

TRIBUNALE DI PAVIA, STOP ALL’ESECUZIONE: DUBBI SULLA TITOLARITÀ DEL CREDITO. IL GIUDICE SOSPENDE LA PROCEDURA SU UN DEBITO DI UN CONSUMATORE.

Trib. Pavia sospende esecuzione per dubbio su titolarità del credito

PAVIA – Sulla scia delle recenti decisioni “gemelle” dei Tribunali di Ivrea e Macerata, anche il Tribunale di Pavia interviene con fermezza sulla questione della prova della titolarità dei crediti ceduti in blocco.

Scarica la sentenza

Con un’ordinanza emessa il 27 gennaio 2026, il Giudice dell’Esecuzione, GOT Avv. Alessandro Maiola, ha sospeso una procedura di pignoramento mobiliare avviata da una cessionaria del credito i blocco nei confronti di una consumatrice, assistita dagli avvocati Mirko e Katia Ventura. La ragione alla base del provvedimento è il radicale dubbio sulla reale proprietà del credito in capo alla società che si affermava creditrice.

La vicenda trae origine da un’opposizione all’esecuzione promossa dalla debitrice, la signora Maria Cipriano, la quale, attraverso i suoi legali, ha contestato non l’esistenza del debito originario derivante da un finanziamento, ma la legittimazione sostanziale della società cessionaria a riscuoterlo.

La difesa ha sostenuto che la contestazione della titolarità del credito non costituisce una mera eccezione procedurale, ma una difesa che attiene al merito della pretesa e, come tale, può essere sollevata in ogni fase del giudizio, anche in presenza di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo.

LA PROVA MANCANTE: UNA CATENA DI CESSIONI BASATA SU INDIZI.

Il cuore della questione, come evidenziato negli atti difensivi, risiede nell’onere della prova che grava sulla società cessionaria. Quest’ultima deve dimostrare in modo rigoroso di essere l’effettiva proprietaria dello specifico credito per cui agisce, specialmente a fronte di una puntuale contestazione da parte del debitore.

Nel caso di specie, la difesa ha smontato la documentazione prodotta da cessionaria, definendola un “mero coacervo di indizi” e non una prova rigorosa. La catena delle cessioni, che avrebbe dovuto trasferire il credito dall’originario creditore fino alla cessionaria, presentava infatti notevoli lacune documentali:

–  PRIMO PASSAGGIO: Il contratto di cessione prodotto era privo degli allegati contenenti l’elenco dei crediti trasferiti, risultava omissato in parti essenziali e non vi era prova dei poteri di firma dei sottoscrittori. Un documento denominato “Annex”, che avrebbe dovuto identificare i crediti, è stato giudicato privo di valore probatorio perché non formalmente collegato al contratto principale (mancavano data certa, timbri e firme).

– SECONDO PASSAGGIO: L’atto di fusione depositato era anch’esso privo di allegati, rendendo impossibile verificare se il credito in questione fosse stato effettivamente trasferito nel patrimonio della società incorporante.

– TERZO PASSAGGIO: L’atto di conferimento di ramo d’azienda e il relativo avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale sono stati ritenuti troppo generici, in quanto non contenevano criteri sufficienti a individuare con certezza i singoli crediti inclusi nell’operazione.

LA DECISIONE DEL GIUDICE DELL’ESECUZIONE.

Di fronte a questo quadro probatorio incerto, il Giudice dell’Esecuzione ha accolto le istanze della debitrice. Nell’ordinanza si legge che il giudice ha ritenuto di:

“DOVER SOSPENDE L’ESECUZIONE per consentire lo svolgimento di un pieno giudizio in merito alla legittimazione attiva del procedente, essendo emerse ragioni per le quali appare che l’opposizione vanti la sussistenza di fumus”

Il Tribunale ha quindi sospeso la procedura esecutiva e ha fissato un termine perentorio, il 27 aprile 2026, per l’introduzione del giudizio di merito. In quella sede, si dovrà accertare in via definitiva se la cessionaria sia o meno la legittima titolare del credito.

Questa decisione del Tribunale di Pavia si inserisce in un filone giurisprudenziale sempre più attento a tutelare i debitori, specialmente se consumatori, di fronte alle azioni di recupero intraprese da società cessionarie di crediti deteriorati (NPL).

Il principio che emerge con forza è che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è una prova assoluta della cessione, e il creditore che agisce in giudizio deve essere pronto a dimostrare, documenti alla mano, la sua piena e incontestabile titolarità del diritto che pretende di esercitare.

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