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Trib. Pordenone 4.5.26

PORDENONE – CESSIONI DI CREDITO, IL TRIBUNALE DÀ RAGIONE AL CONSUMATORE: SENTENZA STORICA.

Cessione del credito: Tribunale di Pordenone tutela il consumatore

PORDENONE – Ennesimo successo per gli avvocati Mirko e Katia Ventura in materia di cessioni in blocco di crediti cartolarizzati. Con una recente e significativa pronuncia, il Tribunale di Pordenone ha accolto l’opposizione di un consumatore contro un decreto ingiuntivo, stabilendo principi rigorosi sulla prova della titolarità del credito in capo alle società cessionarie. La decisione si distingue per le sue molteplici sfaccettature, rappresentando un unicum nel panorama giurisprudenziale locale e nazionale.

Scarica la sentenza

Il caso trae origine da un decreto ingiuntivo notificato a un cittadino da una società che si affermava quale ultima cessionaria di un credito originariamente concesso da un noto istituto finanziario. Il debito, prima di giungere nelle mani della società ricorrente, era stato oggetto di una serie di passaggi e cessioni in blocco, rendendo complessa la ricostruzione della catena dei trasferimenti.

Il consumatore, assistito dagli avvocati Ventura, ha proposto opposizione contestando sin da subito la titolarità del credito in capo alla presunta creditrice, non avendo mai accettato, neppure implicitamente, la cessione.

Il Giudice del Tribunale di Pordenone, accogliendo le tesi difensive, ha richiamato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ribadendo un principio fondamentale del processo civile: nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opposta (ovvero il creditore che ha richiesto l’ingiunzione) assume la veste di “attore in senso sostanziale” (Cass. 24.11.2005, n. 24815). Di conseguenza, spetta a quest’ultima l’onere di provare in modo completo e rigoroso i fatti costitutivi del proprio diritto, inclusa la piena legittimazione ad agire.

La società opposta non è riuscita a superare tale onere probatorio. Il Tribunale ha infatti ritenuto del tutto inidonea la documentazione prodotta a sostegno della pretesa, evidenziando numerose criticità:

  • CONTRATTI DI CESSIONE INIDONEI: I contratti di cessione depositati erano stati pesantemente “omissati” (oscurati in parti essenziali) e recavano firme di soggetti di cui non era possibile desumere né le cariche sociali né i poteri di rappresentanza.
  • LISTE DI CREDITI NON VALIDE: Le liste dei crediti ceduti, che avrebbero dovuto individuare specificamente il rapporto oggetto di causa, sono state giudicate inefficaci perché prive di intestazione, sottoscrizione e scollegate dai relativi contratti di cessione.
  • DICHIARAZIONI DI PARTE: Le dichiarazioni provenienti dalle società cedenti, volte a confermare l’avvenuta cessione, sono state qualificate come meri “atti di parte“, redatti a favore delle stesse e, pertanto, privi di autonomo valore probatorio.
  • CESSIONE SELETTIVA: È emerso che la cessione non riguardava l’universalità dei crediti in sofferenza della cedente, ma solo un gruppo selezionato di posizioni. Tale circostanza, secondo il Giudice, rendeva ancora più stringente la necessità di una prova specifica e inequivocabile dell’inclusione del singolo credito nel perimetro dell’operazione, prova che la pubblicazione dell’avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, da sola, non è in grado di fornire se non sufficientemente dettagliata.

La sentenza si pone in linea con i più recenti approdi della Corte di Cassazione, secondo cui la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale esonera dalla notifica individuale ma non solleva il cessionario dall’onere di dimostrare, in caso di contestazione, l’effettiva inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco.

Questa decisione del Tribunale di Pordenone costituisce un importante precedente a tutela dei consumatori, spesso destinatari di richieste di pagamento da parte di soggetti la cui legittimazione non è chiaramente dimostrata. Il successo ottenuto dagli avvocati Mirko e Katia Ventura rafforza la linea difensiva secondo cui, di fronte a catene di cessioni complesse e documentazione lacunosa, il debitore ha il pieno diritto di esigere una prova chiara e completa della titolarità del credito, e il giudice ha il dovere di vagliarla con il massimo rigore.

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