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Trib. Roma

IMPORTANTE VITTORIA LEGALE A ROMA: NEGATA L’ESECUZIONE PROVVISORIA DI UN DECRETO INGIUNTIVO PER CARENZA DI PROVE.

Negata esecuzione provvisoria per mancanza di prove Trib. Roma

Il Tribunale Ordinario di Roma, nella sua Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha recentemente emesso un’importante ordinanza con cui ha negato la concessione della provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo di oltre 70.000 euro, accogliendo le tesi difensive degli avvocati Mirko e Katia Ventura. La decisione, basata su consolidati principi della Corte di Cassazione, sottolinea l’onere della banca di fornire una prova completa e analitica del proprio credito nel giudizio di opposizione.

Scarica la sentenza

IL CONTESTO DELLA CONTROVERSIA.

La vicenda trae origine da un decreto ingiuntivo per un importo di € 72.343,08, ottenuto di una società di cartolarizzazione nei confronti della società opponente e dei suoi fideiussori. Il credito derivava da un’esposizione debitoria su un conto corrente originariamente intrattenuto con una banca e successivamente ceduto.

Avverso tale decreto, i debitori, assistiti dagli avvocati Mirko e Katia Ventura, hanno proposto opposizione, sollevando numerose eccezioni, tra cui la carenza di legittimazione attiva della società cessionaria e l’inesistenza stessa del credito vantato.

In pendenza del giudizio di opposizione, la società creditrice ha richiesto al Giudice, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, al fine di poter avviare immediatamente le azioni esecutive.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI ROMA.

Con ordinanza del 2 ottobre 2025, il Giudice dott.ssa Stefania Garrisi ha respinto l’istanza della società creditrice, negando la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

Il provvedimento si fonda su una valutazione cruciale relativa all’onere della prova in capo al creditore. Il Giudice ha rilevato una significativa “incertezza in ordine al fumus boni iuris del credito ingiunto”. Tale incertezza è scaturita dalla constatazione che la banca opposta, pur avendo depositato i documenti contrattuali, non aveva prodotto gli estratti conto completi del rapporto in contestazione.

La decisione evidenzia un principio fondamentale del contenzioso bancario: la sola produzione dei contratti non è sufficiente a dimostrare la fondatezza del credito, specialmente nella fase di delibazione sommaria richiesta per la concessione della provvisoria esecutorietà, quando l’opponente contesta analiticamente il saldo.

IL PRINCIPIO GIURIDICO APPLICATO.

Il Tribunale ha fondato la propria decisione su un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, richiamando espressamente le sentenze della Corte di Cassazione che attribuiscono piena efficacia probatoria agli estratti conto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Come si legge nell’ordinanza:

“(…) come noto, gli estratti conto trimestrali hanno piena efficacia probatoria nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – anche nel giudizio promosso dal (e nei confronti del) fideiussore (ex multiis, Cass. Civ., n. 13889/10; Cass. Civ., n. 11749/06; Cassazione civile, sez. III, 05/05/2016, n. 8944)”.

Questo principio, richiamato anche in altri precedenti di legittimità, stabilisce che nel giudizio di opposizione, che è un giudizio a cognizione piena, il creditore (in questo caso la banca o la società cessionaria) assume la veste di attore sostanziale ed è quindi gravato dall’onere di provare compiutamente i fatti costitutivi della propria pretesa. La mancata produzione di tutti gli estratti conto, a partire da un saldo “zero” o comunque dall’inizio del rapporto, impedisce al giudice di verificare la correttezza delle singole poste e la legittimità del saldo finale preteso, rendendo il credito incerto.

La decisione del Tribunale di Roma rappresenta quindi un significativo successo per il collegio difensivo guidato dagli avvocati Ventura, confermando che la richiesta di provvisoria esecuzione può essere paralizzata se il creditore non fornisce una prova documentale completa e analitica, limitandosi a produrre i soli contratti a fronte di specifiche contestazioni sul merito del credito. Il giudizio proseguirà ora nel merito per l’accertamento definitivo del dare e avere tra le parti.

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