Trib. Milano 17.11.25
MILANO, VITTORIA PER IL CONSUMATORE: IL TRIBUNALE RIAPRE UN DEBITO GIÀ DEFINITIVO.
MILANO – Una decisione significativa del Tribunale di Milano riapre le speranze per un consumatore, consentendogli di contestare nel merito un debito derivante da un contratto di finanziamento, nonostante questo fosse già stato cristallizzato in un decreto ingiuntivo passato in giudicato.
Grazie all’intervento degli avvocati Mirko e Katia Ventura, il Giudice dell’Esecuzione ha bloccato l’assegnazione delle somme pignorate e concesso al debitore la possibilità di far valere le proprie ragioni, aprendo la strada a un possibile ridimensionamento o azzeramento del debito.
La vicenda riguarda un consumatore, il quale aveva subito un pignoramento del quinto del proprio stipendio su istanza della società creditrice cessionaria del credito. L’azione esecutiva si fondava su un decreto ingiuntivo non opposto nei termini di legge e, pertanto, divenuto definitivo.
Tuttavia, all’udienza del 17 novembre 2025, il Giudice dell’Esecuzione, Dott.ssa Letizia D’Elia, ha accolto le tesi difensive esposte nel ricorso in opposizione all’esecuzione preparato dagli avvocati Ventura. Invece di procedere con l’assegnazione delle somme già accantonate tramite la trattenuta sullo stipendio, il Giudice ha rinviato la procedura e, con un provvedimento separato, ha assegnato al consumatore un termine perentorio di 40 giorni per introdurre un giudizio di merito attraverso un’opposizione tardiva (ex art. 650 c.p.c.).
La decisione si fonda su un principio di diritto rivoluzionario per la tutela dei consumatori, sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 9479/2023. Tale pronuncia stabilisce che il giudice dell’esecuzione ha il potere-dovere di verificare d’ufficio la presenza di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, anche quando il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo non opposto, qualora il giudice che lo ha emesso non abbia motivato sul controllo effettuato.
Nel caso di specie, il Giudice D’Elia ha rilevato che il decreto ingiuntivo azionato era privo di tale motivazione e che, da una valutazione sommaria, il contratto di finanziamento originario poteva effettivamente contenere clausole abusive.
Nel loro ricorso, gli avvocati Ventura avevano contestato diverse clausole del contratto di finanziamento stipulato con la finanziaria ritenute vessatorie: interessi Usurari; Decadenza dal Beneficio del Termine; Costi di Recupero Eccessivi.
Grazie a questa ordinanza, il consumatore potrà ora avviare un nuovo giudizio per far accertare l’abusività di tali clausole.
L’esito di questa causa potrebbe portare a un significativo ricalcolo del debito, con la restituzione di quanto indebitamente pagato, o persino al suo completo azzeramento, con la conseguente caducazione degli effetti del pignoramento.
Gli avvocati Ventura hanno inoltre annunciato che nel nuovo giudizio verrà formulata anche una domanda di risarcimento danni per i pregiudizi subiti dal loro assistito.
Questo caso rappresenta un importante precedente a Milano, confermando che la tutela del consumatore può prevalere anche di fronte a un titolo esecutivo divenuto definitivo.

